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Approvato con deliberazione d’urgenza del Presidente Federale n. 360 del 31 agosto 2023
e trasmesso al CONI per gli adempimenti di competenza

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI,

VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI FMI
(REGOLAMENTO SAFEGUARDING)


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Motociclistica Italiana (FMI) disciplina gli strumenti per la prevenzione e il
contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di
etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni
di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d’età.

2. Il presente Regolamento si conforma ai principi della Carta olimpica che sanciscono che chiunque
può praticare lo sport “senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico” e che non
sono consentite “discriminazioni di alcun genere, che siano esse basate su razza, colore, sesso,
orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine
sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura”; si ispira altresì alla “Dichiarazione di
consenso del CIO: molestie e abusi (violenza-non accidentale) nello sport” del 2016, alla visione, ai
valori e ai principi della Federazione Internazionale Motociclistica, per come sanciti agli artt. 3 e 4
del Code of Ethics, nonché al Codice di comportamento sportivo del CONI che prescrive che i
Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi
comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso,
all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e al D.lgs. n. 39/2021
nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché i Principi
Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding al
fine di perseguire il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi
forma di abuso, violenza e discriminazione e disciplinare le misure per assicurare l’effettività dei
diritti di cui al comma successivo e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

4. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere
tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni
personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,
religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla
salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente
anche rispetto al risultato sportivo.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente Regolamento sono:
a) Affiliati FMI, così come disciplinato dall’art. 4 dello Statuto e dal Regolamento Organico

Federale, nonché i Team in possesso di apposita licenza FMI;
b) Tesserati e licenziati FMI, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal

Regolamento Organico Federale;
c) dirigenti federali (coloro i quali rivestono cariche federali nazionali e territoriali previste dallo

Statuto);

d) struttura federale (tutti i componenti degli organismi federali di carattere tecnico, sportivo ed

amministrativo);
e) dipendenti FMI (soggetti operanti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Federazione,

in applicazione del CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore);
f) consulenti e collaboratori (soggetti titolari di un contratto di mandato, di consulenza, di lavoro

in regime ordinario o sportivo);
g) fornitori;
h) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono riconosciuti dalla Federazione o intrattengono rapporti

con essa.
2. Ciascuna struttura organizzativa della Federazione è comunque responsabile dell’applicazione del

Regolamento nelle attività di rispettiva competenza.

Art. 3 – Condotte rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
a) l’abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il

confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o
qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e
autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da
intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo
di strumenti digitali;

b) l’abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte,
pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o
potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un
danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore
tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel
costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica
inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere,
struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque
doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In
quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le
pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

c) le molestie ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale,
sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o
comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato,
nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o
non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra
forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o
umiliante;

d) abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale,
senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in
essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il Tesserato in
condizioni e contesti non appropriati

e) la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella
sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;

f) il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online) ossia qualsiasi comportamento offensivo
e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network
o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo,

ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi.
Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad
intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,

paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce
verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

g) nonnismo (c.d. “hazing”), ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o
pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;

h) abuso di matrice religiosa, ossia l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

i) l’abuso dei mezzi di correzione, ossia l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e
disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa che viene dunque
esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per
il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;

j) negligenza (c.d. “negligence”) ossia il mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione
dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, officio, il quale, presa conoscenza di uno degli
eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o di segnalare al
Safeguarding Officer – la cui disciplina interessa la trattazione del successivo Titolo II del
presente Regolamento – o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga
causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;

k) incuria (c.d. “neglect”) ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello
fisico, medico, educativo ed emotivo;

l) altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire
un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-
economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità,
età o orientamento sessuale.

2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al
raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.

Art. 4 – Principi

1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
a) assicurare un ambiente, sia in impianto che fuori, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela

della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali

condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione
religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche
indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;

d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale
o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

e) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Moto Club (o
direttamente con il Safeguarding Officer della FMI) ove si abbia il sospetto che possano essere
poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente Regolamento;

f) far svolgere l’attività motociclistica nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del
Tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

g) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni
organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti
inappropriati;

h) ottenere, in caso di Tesserati minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la
responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in
orari in cui gli impianti e gli spazi utilizzati per l’attività motociclistica non sia usualmente
frequentata;

i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti

con azioni di sensibilizzazione e controllo;

j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività motociclistica,
che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla
prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere
lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Natura delle violazioni

1. In caso di violazione dei principi fissati nel presente Regolamento, il regime sanzionatorio
applicabile si differenzierà a seconda del ruolo che il soggetto riveste in FMI:
a) in caso si tratti di soggetti richiamati all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), stante la natura

disciplinare della condotta, troverà applicazione il Regolamento di Giustizia Federale, con
conseguente deferimento agli organi competenti;

b) in caso si tratti di soggetti richiamati all’art. 2, comma 1, lett. e) l’osservanza del Regolamento
deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste dagli artt. 2104 e
2105 del codice civile e di quelle derivanti dal rispetto dei vigenti Contratti collettivi;

c) in caso si tratti di soggetti richiamati all’art. 2, comma 1, lett. f), g) e h) come previsto dalle
clausole contrattuali, la violazione delle norme contenute nel Regolamento costituirà
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e comporterà ogni
conseguenza di legge e riserva di ogni ulteriore azione a tutela della FMI.

Art. 6 – Tutela dei minori

1. La FMI, i Moto Club e i Team, quando instaurano un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma
– con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori sono
tenuti a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente.

TITOLO II – SAFEGUARDING OFFICER


Art. 7 – Nomina del Safeguarding Officer

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni ai sensi del
precedente art. 1 è istituito presso la Federazione il Safeguarding Officer.

2. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per
la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della Giustizia
sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

3. Il Safeguarding Officer è nominato, anche tra i soggetti non tesserati FMI, dal Consiglio Federale ed
è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-

sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;

e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di

esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente o Segretario Generale di

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e
Associazioni Benemerite;

g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e

Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

4. Oltre ai requisiti soggettivi di cui al precedente comma, per la nomina a Safeguarding Officer è
necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori
ad un anno;

c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del
CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

5. Il Safeguarding Officer dura in carica 6 anni e può essere riconfermato.

Art. 8 – Funzioni e prerogative del Safeguarding Officer

1. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il
Safeguarding Officer:
a) vigila sulla nomina da parte di ciascun Moto Club affiliato e Team licenziato del Responsabile

contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al successivo art. 10 nonché sull’adozione e
sull’aggiornamento da parte degli stessi dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività
sportiva nonché dei codici di condotta di cui art. 12, nonché, segnalando le violazioni dei
predetti obblighi da parte dei Moto Club e dei Team all’Ufficio del Procuratore Federale e/o al
Segretario Generale per i provvedimenti di competenza;

b) adotta le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per
prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

c) segnala agli organi e alle Autorità competenti eventuali condotte rilevanti;
d) relaziona con cadenza semestrale sulle politiche di safeguarding della Federazione

all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e) fornisce, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Regolamento, ogni informazione e

ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le
Politiche di Safeguarding;

f) formula al Consiglio Federale le proposte di aggiornamento del presente Regolamento e delle
Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva
e dei Codici di condotta dei Moto Club e dei Team;

g) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Art. 9 – Rapporti con l’organizzazione federale

1. La FMI garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Officer tramite le attività di competenza
dell’Area Funzionamento.

2. La Procura Federale e il Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica
discriminatoria, molestia, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo
eventualmente le informazioni rilevanti.

3. Ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi
presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti rileva fatti rilevanti per
l’accertamento di eventuali responsabilità, informa senza indugio il Procuratore Federale per le
valutazioni di competenza.

4. Analogamente a quanto previsto al precedente comma, se la Procura Federale nel corso degli
accertamenti di competenza ravvisa comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento,
informa senza indugio il Safeguarding Officer.

5. Il Safeguarding Officer ha facoltà di avvalersi di esperti, tra quelli incaricati dal Consiglio Federale,
le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

6. Il Safeguarding Officer può avvalersi di un ufficio istruttorio nominato dal Consiglio Federale. I

componenti possono compiere ogni attività delegata, ivi compresi accessi e ispezioni.


TITOLO III – DISPOSIZIONI PER I MOTO CLUB E I TEAM


Art. 10 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati,
specie se minori d’età, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli
sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, i Moto Club
all’atto di affiliazione e riaffiliazione indicano il Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni.

2. Alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sono tenuti anche i Team
all’atto della richiesta di rilascio della Licenza, secondo le procedure previste attraverso il sistema
gestionale federale.

3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell’ambito di
ciascun Moto Club o Team tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei
seguenti requisiti:

a. essere regolarmente tesserato FMI;
b. essere in possesso della cittadinanza italiana;
c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene

detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiori ad un anno;

d. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA,
degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

4. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito del rispettivo Moto Club o
Team (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se
nella disponibilità del Moto Club o Team, del nominativo e dei contatti) ed inserita nel sistema
gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

5. Il Responsabile è tenuto a:
a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi,

violenze e discriminazioni sui Tesserati della FMI nell’ambito del rispettivo Moto Club o Team
nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo
dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per
prevenire e contrastare nell’ambito del proprio Moto Club o Team ogni forma di abuso, violenza
e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Officer eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni
informazione o documentazione richiesta;

d) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di
controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del
sodalizio;

e) valutare annualmente le misure dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e
dei Codici di condotta nell’ambito del proprio Moto Club o Team, eventualmente sviluppando e
attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

f) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata da FMI.
6. Il Responsabile dura in carica 6 anni e può essere riconfermato.

Art. 11 – Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. La mancata nomina ed indicazione alla FMI del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni impedisce, per i Moto Club, il perfezionamento della domanda di affiliazione o
riaffiliazione e, per i Team, il perfezionamento della richiesta di rilascio della apposita Licenza, a
decorrere dalla stagione sportiva 2025, come successivamente indicato all’art. 20 del presente
Regolamento.

2. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per
dimissioni o per altro motivo, il Moto Club o il Team provvedono entro 30 giorni alla nomina di un
nuovo Responsabile, inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste
dalla regolamentazione federale.

3. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora
prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con
provvedimento motivato dell’organo preposto del Moto Club o Team. Della revoca e delle
motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FMI. Il Moto Club o il Team
provvedono alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 12 – Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta

1. I Moto Club e i Team adottano Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/ 2006 o per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida
predisposte da FMI che costituiscono modello per la predisposizione degli stessi (All. 1).

2. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.lgs. n. 39/2021, i Moto Club già dotati di un modello
organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 lo integrano con i modelli organizzativi e
i codici di condotta di cui al comma precedente. La suddetta previsione si applica anche ai Team
licenziati che si trovino nelle medesime condizioni.

3. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta
necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del
CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio
Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché
eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FMI; tengono conto delle caratteristiche
del sodalizio e delle persone tesserate.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta sono adeguatamente
resi pubblici nell’ambito del rispettivo Moto Club o Team e comunicati senza indugio al
Safeguarding Officer.

Art. 13 – Sanzioni

1. Il mancato adeguamento da parte del Moto Club o del Team agli obblighi di cui al presente Titolo
ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei
doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

TITOLO IV – SEGNALAZIONI


Art. 14 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento e che
coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al
Safeguarding Officer ed al Procuratore Federale.

Federazione
Motociclistica
Italiana

 

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con
il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Moto Club di appartenenza o
direttamente con il Safeguarding Officer della FMI.

Art. 15 – Condizione e modalità

1. Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo
di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e costituiscano violazione del
presente Regolamento.

2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla
ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.

3. Le segnalazioni possono essere trasmesse al Safeguarding Officer safeguarding@federmoto.it ed
alla Procura Federale procura.federale@federmoto.it.

Art. 16 – Gestione della segnalazione

1. Il Safeguarding Officer, venuto a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente
Regolamento, procede senza indugio a darne notizia al Procuratore Federale e al Segretario
Generale, per le attività di rispettiva competenza.

2. In caso di segnalazione, il Safeguarding Officer:
– è tenuto a dare tempestivo avviso alla persona segnalante del ricevimento della

segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il
caso in cui il Procuratore Federale ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della
riservatezza dell’identità della persona segnalante;

– dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
– mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest’ultima, se necessario,

integrazioni;
– svolge l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e

acquisizione di documenti;
– trasmette la segnalazione al Procuratore Federale, qualora ritenuta ragionevole e fondata,

ovvero quando ritenuta manifestamente infondata e di natura calunniosa o comunque
presentata in mala fede;

– può comunicare alla persona segnalante, in caso di sua richiesta, l’esito finale della
segnalazione sentito il Procuratore Federale.

3. Qualora il Safeguarding Officer venga a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente
Regolamento e questi persistano:

– sul luogo di gara, è tenuto a investire la Direzione di gara, ai fini dell’eventuale assunzione
delle opportune iniziative;

– durante allenamenti o raduni federali, è tenuto a investire i Responsabili di Settore o i
Tecnici federali responsabili presenti;

– in ogni caso, informa senza indugio il Procuratore Federale e al Segretario Generale della
Federazione, per le attività di rispettiva competenza.

4. Se la Procura Federale viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente
Regolamento, informa senza indugio il Safeguarding Officer.

5. Il Procuratore Federale ed il Safeguarding Officer possono, a fini di coordinamento per le rispettive
competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

6. Ove siano evidenziate condotte rilevanti sul piano penale, il Procuratore Federale ed il Safeguarding
Officer provvedono senza indugio ad informare l’Autorità giudiziaria.

Federazione
Motociclistica
Italiana



Art. 17 – Riservatezza e privacy

1. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere
o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma
anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente,
l’identificazione del segnalante.

2. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico

generalizzato.
3. La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone

menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della
segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

4. Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato
da FMI, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto della normativa vigente. Le segnalazioni e
la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della
segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito
finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza ai sensi della
normativa vigente.

Art. 18 – Ritorsione

1. Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in
ragione della segnalazione o denuncia presentata in buona fede, che provoca o può provocare, alla
persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno
ingiustificato, costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del
Regolamento di Giustizia FMI.

2. La disposizione, di cui al precedente comma, volta a prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione
secondaria si applica anche a tutela dei Tesserati che abbiano in buona fede:

a. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
b. assistito o sostenuto un altro Tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
c. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o

discriminazioni;
d. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di

safeguarding.


TITOLO V – ATTUAZIONE

Art. 19 – Diffusione

1. La FMI si impegna alla diffusione del presente Regolamento tra tutti gli Affiliati, Tesserati e Team, al
suo aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena
applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, alla
valutazione dei fatti ed alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate
misure sanzionatorie nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla
sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito federale ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti
tenuti al rispetto dello stesso al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione
prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

3. Il presente Regolamento è reso disponibile, anche in formato digitale, presso ogni impianto
sportivo omologato FMI.

Federazione
Motociclistica
Italiana




Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

1. Entro dodici mesi dalla comunicazione del presente Regolamento e dei relativi allegati, i Moto Club
e i Team predispongono e adottano Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché
Codici di condotta conformi alle Linee Guida predisposte da FMI.

2. I Moto Club e i Team devono procedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni di cui all’art. 10 entro il 1° luglio 2024. La nomina dovrà, senza indugio, essere
comunicata al Safeguarding Officer.

3. Le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento si
applicano a partire dall’anno sportivo 2025.

4. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FMI, da
tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, incluso il Codice Etico, dal
Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di
competenza, dal Code of Ethics, approvato dalla Federazione Internazionale Motociclistica.

5. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione d’urgenza del Presidente Federale della FMI
n. 360 del 31 agosto 2023, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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